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RoCe Lotto -
Regolamento e
normative del gioco
del Lotto |
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GAZZETTA UFFICIALE
Ordinamento del Gioco del Lotto
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Il Ministro delle finanze:
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Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco
del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990,
n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di
applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come
modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994,
n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile
1994;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento
concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in
concessione;
Visto l'atto di concessione alla Lottomatica s.c.p.a. di Roma
per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato
di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo
1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1997;
Visto l'art. 1 del regolamento per la disciplina delle
estrazioni del gioco del lotto, adottato con decreto del
Ministro delle finanze 27 dicembre 1996, n. 691, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1997, che prevede
la possibilitĂ di effettuare piĂą estrazioni per settimana;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
303/1990 in base al quale con decreto del Ministro delle finanze
deve essere stabilita l'ora ed il giorno di chiusura della
raccolta delle giocate, nonchè il termine entro il quale i
relativi dati devono affluire al sistema di automazione;
Ritenuto che ricorre l'opportunitĂ di effettuare, oltre alla
estrazione settimanale del sabato, una ulteriore estrazione nel
giorno di mercoledì di ogni settimana;
Decreta:
Art. 1. Le estrazioni del gioco del lotto sono effettuate nei
giorni di martedi - giovedi e sabato di ogni settimana. Qualora
i giorni di estrazione cadano in festivitĂ riconosciuta agli
effetti civili su tutto il territorio nazionale, le estrazioni
sono rinviate al primo giorno feriale successivo.
Art. 2. I ricevitori del gioco del lotto possono effettuare la
raccolta delle giocate dalle ore 7 alle ore 24 dei giorni
feriali, ad eccezione dei giorni di estrazione, in cui la
raccolta termina alle ore 19,30. Le operazioni di estrazione non
possono iniziare prima delle ore 20,30 e comunque prima
dell'avvenuto deposito delle matrici ottiche di tutte le ruote,
ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.
Art. 3. Il presente decreto sarĂ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e troverĂ attuazione dal
mercoledì successivo ai quindici giorni seguenti la data di
pubblicazione.
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- D.P.R. 4 ottobre 2002, n. 240 "Regolamento recante modifica
agli articoli 34 e 35 del D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303, in
materia di pagamento della vincita nel gioco del lotto.
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D.P.R. 16 settembre 1996, n. 560 "Regolamento concernente la
disciplina del gioco del lotto affidato in concessione".
- D.P.R. 7
agosto 1990, n. 303 "Regolamento di applicazione ed
esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528 e della legge 19
aprile 1990, n. 85 sull'ordinamento del gioco del lotto".
Decreto 23 marzo 1994, n.239 "Regolamento recante modificazioni
al regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2
agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85 sull'ordinamento del
gioco del lotto adottato dal Presidente della Repubblica 7
agosto 1990, n.303".
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D.M. 17 marzo 1993
(146 kb) Atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per
la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato.
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